Secondo la normativa vigente i reflui zootecnici o effluenti zootecnici sono dei rifiuti prodotti all’interno di un allevamento di animali e composti dalle deiezioni solide e liquide degli stessi, a questi si aggiungono eventuali materiali solidi di origine vegetale usati come le lettiere (costituite principalmente da paglia), le acque di lavaggio delle sale di mungitura e da resti di alimenti non utilizzati.
La gestione di questi, in Italia è soggetta a regolamentazione specifica e l’utilizzo agronomico dei reflui zootecnici inizialmente soggetti al Decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999. Il comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. definisce come:
"effluente di allevamento" le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato (lettera s);
"applicazione al terreno" l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interramento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno (lettera n);
"utilizzazione agronomica" la gestione di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno di cui alla lettera n), finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo (lettera n-bis).
Oggi è invece regolamentato dal D.Lgs. 152/2006, noto anche come TESTO UNICO AMBIENTALE, che contiene tutte le norme di salvaguardia ambientale.
Ulteriore distinzione nell’ambito della classificazione dei reflui zootecnici, viene fatta in base alla consistenza fisica della materia, in questo modo possono essere distinti in palabili e non palabili, a seconda della loro struttura più o meno fluida/liquida.
Tra gli effluenti zootecnici abbiamo letame, liquame e pollina.
La pollina è il residuo del riciclaggio delle deiezioni avicole e viene collocato in una posizione intermedia tra i concimi chimici e fertilizzanti organici per via delle sue caratteristiche chimiche, poiché il contenuto in azoto urico è del 50% e in azoto ammoniacale nel 10%.
L’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici in Campania è regolata mediante dalla Delibera di Giunta Regionale n. 585 del 16.12.2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 247 del 21.12.2020, della Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e della Direzione Generale della Difesa del Suolo e dell’Ecosistema è stata approvata la “Disciplina per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e digestati e programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”.
La disciplina regionale, in attuazione della Direttiva 91/676/CE, del D.lgs. 152/2006, del Decreto Ministeriale n. 5046 del 25.02.2016, della Legge regionale n. 14 del 22.11.2010 e della Legge Regionale n. 20 del 11.11.2020, fissa i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, acque reflue e digestati, al fine di consentire alle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture, nel rispetto dell’ambiente e della salute.
Con Delibera di Giunta n. 500 del 30.08.2023 è stato approvato l’aggiornamento della "Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica effluenti di allevamento, acque reflue e digestati e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola", ai fini della risoluzione del contenzioso comunitario, legato alla Procedura d’infrazione n. 2018/2249 per violazione degli obblighi della Direttiva 91/676/CEE.
L’aggiornamento riguarda esclusivamente l’inserimento di misure aggiuntive al programma d’azione per le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola, di cui al Titolo V della Disciplina, fermo restando quindi tutto quanto altro previsto dalla DGR 585/2020.
Le misure aggiuntive prevedono principalmente un ampliamento delle fasce di divieto di spandimento degli effluenti e dei fertilizzanti in prossimità di corsi d’acqua superficiali con uno stato ecologico scadente; l’utilizzo di modalità di spandimento più efficienti in funzione delle pendenze dei terreni oggetto di spandimento; la conoscenza del contenuto di nitrati delle acque irrigue per l’elaborazione del piano di concimazione aziendale nonché l’obbligo di praticare nel periodo autunno invernale colture di copertura su parte della superficie aziendale.
Gli effluenti zootecnici, inoltre, rappresentano una fonte indispensabile per la produzione di metano. In particolar modo sono la biomassa principale da impiegare negli impianti di biogas, insieme a materiali strutturanti come scarti di vegetazione, sansa, paglia, triticale, altri erbai e prodotti sfarinati.
Gli impianti di biometano rappresentano una delle principali fonti di energia rinnovabile del futuro, insieme all’energia eolica, solare e al fotovoltaico.
Il biometano ottenuto da biogas, è sottoposto ad un processo che permette il filtraggio (deidratazione, desolforazione, rimozione di ammoniaca gassosa, NH3, mercaptani, polveri) e upgrading (rimozione dell’anidride carbonica, CO2) sino a raggiungere la qualità del gas naturale. Per tale motivo il biometano può essere immesso nella rete del gas, dopo un’opportuna compressione ed odorizzazione.
La nostra società si prefigge in primis la possibilità di favorire la gestione, la manutenzione e l’esercizio degli impianti, nonché la gestione dei contratti con i fornitori delle principali biomasse.
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